Art. 1.
(Finalità).

      1. In attuazione dei princìpi posti a tutela della persona e del lavoratore dagli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 41 della Costituzione, la presente legge ha la finalità di prevenire e di contrastare l'insorgenza e la diffusione del mobbing, come definito ai sensi dell'articolo 2, nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente pubblico e privato.